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martedì 9 luglio 2013

Emergenza carcere - Il vero bivio tra indulto e amnistia ce lo chiede l'Europa e la Costituzione

La Stampa
Il riferimento generico all'amnistia, fatto senza particolari precisazioni in interventi destinati alla pubblica opinione, va spacchettato e sciolto per vedere cosa può contenere.

Il favore dichiarato dal ministro della Giustizia per un'amnistia non può certo esprimere solo un'opinione personale.

È invece da credere che sia l'annuncio della posizione di questo governo, diversa da quella del precedente. Evidentemente si considera insufficiente il recente provvedimento in materia di pene detentive. In effetti, non si capisce come possano essere state diffuse stime di migliaia di detenuti che ritroverebbero la libertà o otterrebbero pene alternative al carcere.

Per ciascuno dovrà intervenire la decisione del giudice, che, secondo i criteri ordinari, dovrà valutare in particolare se vi sia rischio di recidiva. Il risultato è naturalmente imprevedibile e comunque non sarà rapido come sarebbe necessario.

Il riferimento generico all'amnistia, fatto senza particolari precisazioni in interventi destinati alla pubblica opinione, va spacchettato e sciolto per vedere cosa può contenere. In particolare bisogna distinguere l'amnistia dall'indulto o condono. Quest'ultimo è sostanzialmente uno sconto di pena, che produce un'anticipazione della liberazione per i condannati che siano detenuti. L'amnistia invece estingue il reato: prima della sentenza non si ha condanna e dopo la sentenza cessa l'esecuzione della pena. In passato solitamente il provvedimento di clemenza conteneva sia l'amnistia, che l'indulto. L'amnistia estingueva i reati minori - normalmente quelli pretorili, punibili con la pena massima di tre anni di reclusione - con molte specifiche esclusioni. L'indulto invece condonava le pene pecuniarie e uno o due anni di quelle detentive. Anche il provvedimento di indulto prevedeva limiti, escludendo categorie di reati e di condannati, come i recidivi.

Salvo immaginare che si pensi a un'amnistia di enorme ampiezza, tale da coprire ed estinguere reati anche molto gravi, il suo effetto sul numero dei detenuti presenti nelle carceri italiane sarebbe minimo. Sostanzialmente porterebbe a marginali riduzioni di pena per detenuti che, unitamente alla sanzione per gravi reati, scontano anche quella per i reati minori ricompresi nell'amnistia. Rimarrebbe irrisolto il problema del sovraffollamento delle carceri, che vedono ora presenti quasi ventimila detenuti in più dei circa quarantamila posti dichiarati dal ministero. L'amnistia servirebbe invece a orientare gli uffici giudiziari verso la definizione dei procedimenti per i reati più gravi, eliminando una massa di procedimenti minori, destinati spesso alla prescrizione. E, se la amnistia è unita all'indulto, si eviterebbe di condurre processi sostanzialmente inutili, essendo la pena comunque condonata.

Guardando al problema gravissimo del sovraffollamento delle carceri, che infligge a molti detenuti un trattamento inumano, vietato dalla Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, lo strumento è l'indulto. Si calcola che il condono di un anno di reclusione possa portare alla liberazione anticipata di circa diecimila detenuti, condannati a pene brevi o che ne hanno già scontata una parte e sono quindi prossimi alla liberazione. L'indulto ha anche il vantaggio di operare immediatamente. E la rapidità del risultato corrisponde alla necessità assoluta di non protrarre una situazione di grave violazione in cui l'Italia si trova. Naturalmente si tratterebbe di un provvedimento di emergenza, poiché il problema del sovraffollamento nelle carceri richiede provvedimenti strutturali. È indispensabile la selezione dei reati puniti con pene detentive in carcere, insieme all'ampliamento del numero e della natura delle sanzioni non detentive e all'adeguamento degli edifici carcerari e del personale che vi è addetto. Ma i tempi non sono brevi.

Indulto quindi e piccola e ben calibrata amnistia al seguito. Non viceversa. Questo è il provvedimento necessario e urgente se, come si dice, si vuole affrontare il problema dell'eccessivo numero di detenuti in rapporto alla possibilità delle carceri di riceverli. In questo senso si potrebbe dire questa volta che "ce lo chiede l'Europa", aggiungendo anche che "ce lo chiede la Costituzione", che vieta pene contrarie al senso di umanità.

Ma l'improvvisa conversione di tanti tra le forze politiche finora indisponibili, sollecita qualche interrogativo, che occorrerebbe chiarire subito. L'amnistia estingue il reato e fa cessare sia le pene principali, che quelle accessorie. L'indulto estingue o riduce solo la pena principale. Le pene accessorie sono varie, legate al tipo di reato e alla gravità della pena: dall'interdizione dai pubblici uffici, che comporta l'ineleggibilità del condannato, alla interdizione da una professione o dagli uffici direttivi delle imprese, alla incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, alla decadenza o sospensione dalla potestà di genitore. Esse, anche se dette appunto "accessorie", hanno un rilevante significato tanto che nei progetti di riforma del diritto penale se ne raccomanda la trasformazione in pene principali, talora in luogo della pena detentiva. La loro estinzione è automatica con l'amnistia ed è solo eventuale con l'indulto, se c'è una previsione espressa. Non vi è evidentemente alcun legame con il problema urgente del sovraffollamento delle carceri. Ma potrebbe rispondere a una finalità diversa.

Si richiede un intervento di "pacificazione" e si è arrivati addirittura ad assimilare questa prossima amnistia alla "amnistia Togliatti" che nell'immediato dopoguerra volle contribuire alla fine della guerra civile che aveva insanguinato l'Italia. Se ne è parlato già al tempo delle trattative per la formazione del governo, con la sua "strana maggioranza". Se ci sarà un disegno di legge governativo o un'iniziativa parlamentare capiremo di più. Non è immaginabile un'amnistia amplissima, tale da coprire per esempio le frodi fiscali o delitti per i quali i trattati internazionali chiedono all'Italia maggiore severità, come la corruzione. Ma accanto ad un'amnistia della portata normale, già conosciuta nel passato, e all'ombra di essa potrebbe passare un indulto applicabile a una vasta schiera di reati e comprensivo delle pene accessorie. La maggioranza richiesta dei due terzi dei componenti di Camera e Senato dovrebbe però approvare un articolo che specificamente preveda il condono delle pene accessorie e tra queste quella che prevede la ineleggibilità. Poiché v'è un'unica ineleggibilità che in concreto pesi politicamente, quella che rischia Berlusconi, la portata generale della legge di amnistia e indulto nasconderebbe in realtà un provvedimento diretto alla persona. Le proposte di legge, gli emendamenti, il dibattito e la legge finalmente approvata permetteranno di valutare la genuinità della nuova disponibilità a un atto di clemenza nei confronti dei detenuti.
di Gustavo Zagrebelsky

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