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sabato 25 maggio 2013

AMNISTIA. Istituto importante di pacificazione. Premessa di una profonda riforma della giustizia


Tempi
di Guido Brambilla (Magistrato di Sorveglianza a Milano)
Un importante istituto che potrebbe favorire un clima di pacificazione in questo momento storico è rappresentato dall’amnistia.

Essa, infatti, non avrebbe solo lo scopo di deflazionare l’insopportabile sovraffollamento carcerario, che ha raggiunto ormai livelli “sudamericani” con numerose sentenze di condanna dell’Italia da parte della Corte di giustizia europea, ma anche quello “simbolico” di far respirare il rovente agone giudiziario introducendo quella serenità necessaria per por mano alle nuove sfide che la riforma della giustizia impone. Intendo qui però chiarire entro quale orizzonte e con quali finalità ultime dovrebbe - sotto il primo profilo sopra esposto - inserirsi un auspicabile provvedimento di clemenza.

Senza soffermarmi (anche se si tratta di un problema importante e delicato) sul problema dei detenuti in attesa di giudizio (per i quali sarebbe innanzitutto auspicabile una maggior celerità dei processi con una semplificazione globale dell’iter procedi-mentale), per quanto concerne i detenuti cosiddetti “definitivi” (quindi condannati con sentenza irrevocabile) è diffusa, infatti, nell’opinione comune, amplificata dal sensazionalismo mass-mediatico, una concezione della “sicurezza” ridotta a mera “espulsività-segregazione-isolamento”: il carcere viene visto pertanto nel solo aspetto custodialistico, specie quando si tratta di stranieri e ritenuto l’unico mezzo utile a placare il dilagante senso di insicurezza dei cittadini. L’articolo 27, 3° comma, della Costituzione, invece, recita che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Già il noto giurista Francesco Carnelutti affermava in quei tempi che il processo penale avrebbe fallito il suo scopo se anche con l’irrogazione della giusta pena non si fosse raggiunto l’obiettivo del riabbraccio ultimo tra la società e il reo. Se dunque il principio dell’effettività della pena non può essere disatteso, va anche evidenziato che la rieducazione è la tensione propria dell’esecuzione penale e che vi è una stretta correlazione tra la rieducazione e lo stesso bisogno di sicurezza. Non esiste una definizione normativa o giurisprudenziale del concetto di rieducazione, sicché gli operatori del settore, per lo più, fanno coincidere tale concetto con quello laico e pragmatico di “abbattimento o riduzione della recidiva”. A mio parere, tale definizione rappresenta, però, più una conseguenza della rieducazione, che non la sua essenza. Tuttavia, anche accettandola così formulata, non si può non percepire come un successo riabilitativo abbia benefici effetti anche in tema di sicurezza sociale.

Non basta lo Stato a rieducare
Quando viene condannata, una persona viene consegnata sì ad un luogo (in principalità il carcere), ma anche a una serie di rapporti con altre persone; un universo di incontri con soggetti preposti alla custodia, ma soprattutto al percorso trattamentale e rieducativo. Durante la sua vita detentiva il carcerato è seguito (oltre che dalla polizia penitenziaria), dai direttori degli istituti di pena, dai magistrati di sorveglianza, e poi da educatori, volontari, medici, psicologi, criminologi, assistenti sociali, insegnanti ecc. 

Nell’organizzazione della città detentiva intervengono, a fini di sostegno e aiuto, anche gli Enti locali, banche, fondazioni, imprese e cooperative, proprio perché l’interesse alla promozione umana e alla reinclusività sociale è prevalente rispetto a quello, pur indispensabile, della mera retribuzione, anche in termini di riduzione dei costi sociali, di valorizzazione delle risorse umane e del territorio. 

Chiarito quello che a me pare esse re l’essenza dell’intervento rieducativo, ritengo che il medesimo non possa essere solo monopolio dello Stato. Abbiamo visto che attraverso l’intervento di una pluralità di soggetti, pubblici e privati, più vicini al detenuto (nel tempo dell’esecuzione della pena e nello spazio ove essa viene espiata), può realizzarsi appieno, attraverso il recupero del reo e all’interno di rapporti significativi, quella “sicurezza integrata” che più efficacemente tutela i cittadini e il territorio dalla devianza di ritorno e quindi dalla recidiva

Ed è per questo che lo Stato deve abbandonare una politica meramente “segregativa-assistenzialistica” del detenuto, lasciando, in una piena attuazione del principio di sussidiarietà, agli enti locali e al privato-sociale il compito di un intervento più capillare e fattivo che possa investire in modo costruttivo nel rapporto con i detenuti. Ma il carcere dovrebbe poi costituire, in un sistema orientato al recupero e all’emenda, l’extrema ratio” dell’intervento punitivo. 

In tale logica, lo Stato, dopo (o con) una terapeutica amnistia, dovrebbe quindi potenziare le misure alternative (affidamento in prova, affidamento terapeutico, le varie forme di detenzione domiciliare ecc.), rendendole visibili alla collettività come vere e proprie sanzioni tese al reinserimento più che come forme di assistenzialismo sociale, con una contestuale semplificazione delle stesse (le predette misure alternative potrebbero unificarsi in una sola misura, chiamata efficacemente da un ex Dirigente dell’Ufficio esecuzione penale esterna di Milano-Lodi, “Pena Comunitaria”: in altri termini una pena alternativa unica che verrebbe poi calibrata individualmente tenendo conto dei profili di pericolosità sociale del soggetto e delle sue necessità riabilitative).

Le potenzialità del privato sociale
Tra il carcere così come attualmente esistente e le misure alternative potrebbero poi essere realizzate strutture detentive “a bassa sicurezza”, recuperando caserme o edifici pubblici dismessi. 
Non ha senso infatti, oggi come oggi, mantenere una promiscuità tra soggetti considerati, per la natura dei reati commessi ed i profili criminologici, come altamente pericolosi ed altri la cui eteroaggressività è talmente bassa o di diverso tipo (ad esempio gli autori di reati in materia economico-finanzaria, contro il patrimonio, i tossicodipendenti, i semiliberi, o stranieri privi di un domicilio) da non rendere necessaria una contenzione “severa” con impiego di personale di polizia penitenziaria. 

Tali strutture intermedie potrebbero essere gestite con accordi tra il settore pubblico ed il privato sociale, senza presenza di personale di polizia penitenziaria all’interno, con la permanenza di controlli solo al di fuori delle mura. 
Nel modello “modulare” spagnolo, per esempio, il controllo delle persone è stato sostituito quasi interamente dalla tecnologia (così come nelle carceri svedesi); l’uso delle chiavi è limitatissimo e quasi tutti i cancelli sono automatizzati, compresi quelli delle celle : la sicurezza interna è assicurata prevalentemente da “ civili”. Solo all’esterno la sicurezza è invece garantita dalla “Guardia Civil” (l’equivalente dei nostri Carabinieri). 
La legge, peraltro, offre già dei criteri orientativi in tal senso: l’articolo 101, comma 8, del Dpr 30.06.2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario), prevede, ad esempio, che “sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione”. 
Tali soluzioni, oltre ad un possibile risparmio economico, rappresenterebbero sicuramente un rimedio al problema del sovraffollamento. Concludo, benché un tema simile richieda ben altri spazi, osservando che non ci si deve occupare dei detenuti, anche nei modi sopra descritti, solo per “far del bene”, per un buonismo o per praticare “outing” culturale. Ma perché conviene. Conviene a tutti: ai detenuti, a chi se ne occupa e alla società. Ciò in termini di recupero delle marginalità, di valorizzazione delle risorse e di sicurezza della collettività, per una riduzione dei costi sociali e per fare anche “impresa” dentro un’autentica carità.

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